Dottrina / Riviste

Le responsabilità datoriali nelle strutture complesse

24 Luglio 2024 |

Le responsabilità del datore di lavoro crescono sempre più se calate all'interno di una organizzazione complessa più o meno articolata in funzione della specificità del business in cui opera. Gli assetti organizzativi costituiscono certamente il primo strumento cui il datore di lavoro può ricorrere non solo per strutturare l'organizzazione interna in modo efficiente rispetto al servizio oggetto di commessa ma soprattutto per ripartire in modo equilibrato ruoli e responsabilità in capo a quelle funzioni che più sono vicine alle cosiddette fonti di rischio. L'adozione di adeguati assetti organizzativi, su tutti il conferimento di procure speciali o di deleghe di funzioni, consente una migliore gestione del rischio connaturato alle attività d'impresa.

Il riparto di obblighi e responsabilità nei modelli mono e multi-datoriali

Nel contesto di organizzazioni complesse sorge la necessità di individuare dei centri d'imputazione delle responsabilità, anche penali, a cui affidare la tutela di beni giuridici – quali la vita, l'integrità fisica, la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente – ritenuti meritevoli di particolare tutela.

In questa prospettiva, dunque, il legislatore identifica specifici “garanti” – quali il datore di lavoro, dirigente, preposto – in ragione della loro (presunta) capacità di dominare, neutralizzandoli, i fattori di rischio potenzialmente idonei a mettere in pericolo i beni in questione; pericoli che, d'altra parte, trovano la propria fonte nell'attività imprenditoriale.

Il datore di lavoro s'identifica di regola nell'imprenditore che rappresenta il principale centro d'imputazione delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

È, infatti, all'imprenditore, in coerenza con i vincoli posti dall'art. 41 Cost. alla libertà di iniziativa economica, che l'art. 2087 c.c. affida la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro, sul presupposto che, a norma degli artt. ...

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