Dottrina / Riviste

Le ampie funzioni dell'organo di revisione degli enti locali

17 Luglio 2024 |

Le funzioni dell'organo di revisione sono contemplate dall'art. 239 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Le attività del revisore vanno dalla collaborazione con il consiglio alla formulazione di pareri su atti e documenti che interessano i più svariati ambiti della gestione dell'ente locale.   

Sommario

L'ambito delle funzioni dell'organo di revisione è molto ampio e comprende il controllo e l'esame dell'intera attività amministrativa. Ai revisori dei conti è inoltre affidato il compito di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate e all'effettuazione delle spese, alla stipula dei contratti, all'amministrazione dei beni e alla tenuta degli inventari.

L'art. 239 TUEL

Le funzioni dell'Organo di revisione inerenti alla formulazione dei pareri obbligatori sono disciplinate dalla lettera b) del c. 1 dell'art. 239 TUEL:

1) piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria;

2) bilancio di previsione, variazioni e salvaguardia equilibri;

3) modalità di gestione dei servizi, costituzione o partecipazione ad organismi esterni e rapporti con essi;

4) ricorso all'indebitamento;

5) debiti fuori bilancio e transazioni;

6) utilizzo di strumenti di finanza innovativa;

7)regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi locali.

I pareri alle variazioni di bilancio devono riguardare anche a quelle poste in essere dalla Giunta assunte con i poteri del Consiglio per moti...

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