Parere sulla copertura finanziaria dei lavori di somma urgenza11 Luglio 2024
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L’istituto della “somma urgenza” è disciplinato dall’ art. 140 D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice degli appalti): “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile”. Il c. 1 del citato articolo testualmente recita: in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 500.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l’immediata esecuzione di lavori o l’immediata acquisi... Contenuto riservato agli abbonati. |