Dottrina / Giurisprudenza commentata

I sindaci non possono restare inerti ma devono adempiere all'obbligo di vigilare con diligenza

10 Febbraio 2024 |
Vincenzo Papagni

Il dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2403 c.c. è, in effetti, configurato dalla legge con particolare ampiezza poiché non è circoscritto all'operato degli amministratori ma si estende al regolare svolgimento dell'intera gestione sociale in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali. Il compito essenziale dei sindaci, infatti, è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione.

La massima

Il dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2403 c.c. è, in effetti, configurato dalla legge con particolare ampiezza poiché non è circoscritto all'operato degli amministratori ma si estende al regolare svolgimento dell'intera gestione sociale in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali: né, d'altra parte, riguarda solo il mero e formale controllo sulla documentazione messa a disposizione dagli amministratori, essendo conferito ai componenti del relativo collegio il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione.

Il compito essenziale dei sindaci, infatti, è di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, che la riforma del diritto societario ha esplicitato e che già in precedenza potevano ricondursi all'obbligo di vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo, secondo la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, c. 2, c.c., e cioè di controllare in ogni tempo che gli amministratori, alla stregua delle circostanze del...

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