Acconti IVA nel regime speciale delle agenzie di viaggio08 Luglio 2024
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Il caso I costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore sono noti, nel loro esatto ammontare, in un momento successivo all’incasso degli acconti, per esempio perché il numero effettivo di viaggiatori è di norma diverso da quello preventivato, i tassi di cambio sono soggetti a fluttuazioni e sono sostenuti costi imprevisti. Non essendo chiaro come possa diventare esigibile l’IVA relativa agli acconti incassati dall’agenzia di viaggio se non sia ancora conosciuta la corrispondente base imponibile, sembrerebbe ragionevole assumere che l’esigibilità sia rinviata al momento in cui è determinabile la base imponibile. Questa impostazione, privilegiata dalla prassi amministrativa, è disattesa dalla giurisprudenza comunitaria, per la quale l’acconto è soggetto a IVA in capo all’agenzia di viaggio se, al momento dell’incasso, i servizi sono individuati con precisione. Contenuto riservato agli abbonati. |