Dottrina / Riviste

Profili di responsabilità penale dei componenti dell’odv

22 Marzo 2024 |

Con l’introduzione della nuova responsabilità amministrativa degli Enti e delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001), il Legislatore ha introdotto anche un nuovo e ulteriore organo di controllo societario – l’Organismo di Vigilanza – specificatamente destinato alla verifica del corretto funzionamento – la c.d. efficace attuazione – del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) per la prevenzione dei rischi specifici di reato.

Fin dagli albori della nascita dell’Organismo di Vigilanza la dottrina, prima, e la giurisprudenza, più di recente, si sono poste domandate se ricorrano o no dei profili di responsabilità penale in capo ai componenti dell’Organismo di Vigilanza per omesso impedimento dell’evento illecito commesso da un apicale o da un subordinato nell’interesse o a vantaggio della società, riferendosi per lo più a quella giurisprudenza consolidata sulle responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale o dei componenti di un Consiglio d’Amministrazione.

Con il presente contributo si vuole fare, quindi, chiarezza in merito ai profili di responsabilità penale dei componenti dell’Organismo di Vigilanza.

Sommario

La natura della responsabilità

La questione della responsabilità penale dei componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) per «omessa o insufficiente vigilanza» (art. 6 c. 1 lett. d) D.Lgs. 231/2001) sembra riconducibile nello schema del reato omissivo ed in particolare nel concorso per omissione nello specifico reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Allo stesso modo di quanto avviene oggi per gli Amministratori e i Sindaci – il cui obbligo giuridico di impedimento viene rinvenuto rispettivamente negli artt. 2392 e 2403 c.c., per i primi, negli artt. 1393 e 2394 c.c., per i secondi – anche per i componenti dell'Organismo di Vigilanza potrebbe esser mosso un rimprovero perché, ad esempio, essendo venuti a conoscenza che un Amministratore della società sta per commettere un reato, volontariamente abbiano omesso di esercitare i poteri di controllo per impedirne la consumazione.

Per stabilire, allora, se sia possibile ascrivere una responsabilità penale a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza occorre verificare se ne esistono tutti i presupposti, a cominciare dalla posizione di garanzia, i cui contorni vanno tassativamente precisati, pur ammesso che il ...

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