Profili di responsabilità penale dei componenti dell’odv22 Marzo 2024
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La natura della responsabilità La questione della responsabilità penale dei componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) per «omessa o insufficiente vigilanza» (art. 6 c. 1 lett. d) D.Lgs. 231/2001) sembra riconducibile nello schema del reato omissivo ed in particolare nel concorso per omissione nello specifico reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Allo stesso modo di quanto avviene oggi per gli Amministratori e i Sindaci – il cui obbligo giuridico di impedimento viene rinvenuto rispettivamente negli artt. 2392 e 2403 c.c., per i primi, negli artt. 1393 e 2394 c.c., per i secondi – anche per i componenti dell'Organismo di Vigilanza potrebbe esser mosso un rimprovero perché, ad esempio, essendo venuti a conoscenza che un Amministratore della società sta per commettere un reato, volontariamente abbiano omesso di esercitare i poteri di controllo per impedirne la consumazione. Per stabilire, allora, se sia possibile ascrivere una responsabilità penale a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza occorre verificare se ne esistono tutti i presupposti, a cominciare dalla posizione di garanzia, i cui contorni vanno tassativamente precisati, pur ammesso che il ... Contenuto riservato agli abbonati. |