Dottrina / Riviste

Credito d'imposta Transizione 5.0: procedure, utilizzo, ipotesi di decadenza

04 Luglio 2024 |

Completiamo l'esame della disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 38 DL 19/2024 nell'ambito del Piano Transizione 5.0. In questa seconda parte ci soffermiamo sulle modalità di determinazione del credito d'imposta, la procedura per la richiesta, il suo utilizzo, le ipotesi di decadenza, valorizzando i contenuti dello schema di DM attuativo.

Sommario
A quanto ammonta il credito d'imposta

Come si è detto nel precedente contributo, i requisiti minimi che gli investimenti devono avere sono quello di consentire complessivamente una riduzione dei consumi energetici:

  • della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa;
  • dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Rispettando questi requisiti “minimi”, il credito d'imposta viene riconosciuto in base a percentuali decrescenti per scaglioni di investimenti e spese.

In particolare, l'agevolazione spetta nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a € 2.500.000;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i € 2.500.000 e fino a € 10.000.000;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i € 10.000.000 e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a € 50.000.000 per anno per impresa beneficiaria (in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione).

Esempio

  • Investimento per un valore totale di € 20.000.000
  • Calcolo del credito d'imposta:

2.500.000 x 35% = 875.000 euro

7.500.000 x 15% = 1.125.000 euro

10.000.000 x 5% = 500.000 euro

Totale

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