Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Ampiezza del dovere di vigilanza del Collegio Sindacale

02 Luglio 2024 |

Con ordinanza n. 2350 del 24 gennaio 2024, la Corte di Cassazione esaminando un caso di opposizione allo stato passivo promossa dal sindaco di una società fallita, al fine di ottenere il riconoscimento dei propri compensi professionali, affronta il tema dell’ampiezza del dovere di vigilanza dei sindaci ai sensi dell’art. 2403 c.c. soffermandosi, in particolare, sulla ripartizione tra le parti dell’onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi di tale forma di responsabilità per il caso di omissioni rilevanti.

Il caso

Nel caso di specie, il giudice delegato al fallimento di una S.r.l. respingeva la domanda di ammissione al passivo proposta dal sindaco della società fallita al fine di ottenere il compenso per l'attività svolta prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Successivamente, il Tribunale di Como accoglieva l'opposizione allo stato passivo presentata dal sindaco, disponendo la corrispondente variazione dello stato passivo del fallimento e ritenendo infondata l'eccezione con la quale il curatore aveva eccepito l'omessa vigilanza da parte del sindaco, rilevando come non fosse stata promossa alcuna azione di responsabilità nei confronti dell'opponente e che non si possa contestare al sindaco la mancata proposizione della denuncia ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Il curatore della S.r.l. sottoposta a procedura concorsuale presentava, pertanto, ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale di Como.

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