Il divieto di trasferibilità di azioni e di quote26 Giugno 2024
|
Secondo il Consiglio Notarile di Milano, sono legittime (i) le clausole statutarie che vietano il trasferimento parziale delle azioni e delle quote (Massima n. 201 del 5 luglio 2022); e (ii) le clausole statutarie che, in presenza di un divieto temporaneo di trasferimento delle quote di una S.r.l., escludono espressamente la facoltà di recesso per l’intero periodo di intrasferibilità (Massima n. 152 del 17 maggio 2016). La massima Secondo il Consiglio Notarile di Milano, sono legittime (i) le clausole statutarie che vietano il trasferimento parziale delle azioni e delle quote (Massima n. 201 del 5 luglio 2022); e (ii) le clausole statutarie che, in presenza di un divieto temporaneo di trasferimento delle quote di una S.r.l., escludono espressamente la facoltà di recesso per l’intero periodo di intrasferibilità (Massima n. 152 del 17 maggio 2016). Contenuto riservato agli abbonati. |