Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Rimborso IVA per le opere di miglioria su beni di proprietà altrui

27 Marzo 2025 |

La prassi amministrativa, prima della recente rivisitazione, escludeva il rimborso dell’IVA per le opere di miglioria su beni di proprietà altrui, in quanto la restituzione dell’imposta è ammessa esclusivamente nei confronti del proprietario del bene ammortizzabile. Di diverso avviso la giurisprudenza, per la quale la detrazione e il rimborso devono basarsi sui medesimi presupposti, non potendo precludere il rimborso per non ledere il principio di neutralità dell’IVA.

Il caso

Il diritto di rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale o dal modello TR è da sempre dubbio nel caso specifico in cui l'imposta sia stata pagata dal soggetto passivo che detiene il bene in base ad un titolo diverso dalla proprietà o altro diritto reale di godimento, sostenendo per esempio opere di miglioria su un bene di proprietà altrui.

Il conflitto interpretativo è stato risolto, da ultimo, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ammettendo il rimborso nel caso considerato, per cui si rendeva necessaria la rivisitazione delle indicazioni contrarie dell'Amministrazione finanziaria, avvenuta con la Ris. AE 26 marzo 2025 n. 20/E.

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