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Esigibilità dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi

06 Giugno 2024 |

L’esigibilità dell’IVA avviene nel momento di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, per ciascuna tipologia di operazione, il Decreto IVA individua l’atto che determina tale momento, rilevante anche ai fini della fatturazione. La disciplina generale prevede che le cessioni di beni si considerano effettuate alla stipula del contratto (beni immobili) e nel momento della consegna o spedizione (beni mobili). Diversamente, le prestazioni di servizi sono rilevanti ai fini IVA all’atto del pagamento del corrispettivo. Riepilogo della disciplina e spunti pratici.

Inquadramento

In linea generale, un'operazione diventa rilevante ai fini IVA nel momento di effettuazione della stessa. È da tale momento che derivano tutti gli obblighi di fatturazione e dichiarazione.

Per stabilire quale sia il momento di effettuazione, l'art. 6 DPR 633/72, prevede specifiche disposizioni in relazione alla tipologia di operazione.

Operazione

Momento di effettuazione

Operazioni nazionali

Quando diviene esigibile l'imposta (detrazione e liquidazione) (art. 6 DPR 633/1972)

Operazioni intracomunitarie

Quanto inizia il trasporto o la spedizione verso il cliente di altro paese UE, ma se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti (art. 39 DL 331/1993)

Impostazioni

Quando viene accettata la dichiarazione d'impostazione

Ult

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