Scissione con scorporo: disciplina civilistica e profili applicativi14 Giugno 2024
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Con le Massime L.G.1 e L.G.2 il Comitato interregionale delle Tre Venezie ha espresso il proprio orientamento con riferimento all'istituto della scissione mediante scorporo, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs.19/2023 , in attuazione della Dir. UE 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Le massime Massima L.G.1 – (scissione con scorporo - 1° pubbl. 10/23 - motivato 10/23) Il nuovo art. 2506.1 del codice civile ha introdotto, anche nel nostro ordinamento, la figura della “scissione con scorporo”, consistente nella possibilità da parte di una società di assegnare ad una o più società di nuova costituzione una parte del suo patrimonio attribuendo a sé stessa le relative azioni o quote. I conseguentemente riformati artt. 2506-bis e 2506-ter c.c., stante le peculiari caratteristiche dell'operazione, stabiliscono poi una serie di deroghe in ordine alle formalità procedimentali normalmente richieste nelle operazioni di scissione. In particolare, dispongono che non è necessario che il progetto di scissione (con scorporo) contenga le informazioni riguardanti: a) il rapporto di cambio delle azioni o quote e l'eventuale conguaglio in denaro; b) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote di nuova emissione e la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; c) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni. Non sono inoltre richieste la situaz... Contenuto riservato agli abbonati. |