Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

L’applicabilità della misura della confisca all’Ente fallito

13 Giugno 2024 |

Atteso che il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) della persona giuridica non determina in alcun modo l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 231/2001, ci si chiede se, alla luce dell'art. 19 D.Lgs. 231/2001, l'Ente Fallito possa essere effettivamente destinatario di misure – sanzionatorie o cautelari – reali.

È evidente, infatti, che un'eventuale confisca od un eventuale sequestro preventivo andrebbero inevitabilmente ad incidere sull'attivo fallimentare.

Il Caso

A seguito dell'approvazione del D.Lgs. 231/2001, ci si è domandato se il Giudice nel disporre la misura dovesse compiere una valutazione comparativa tra le ragioni della procedura concorsuale e la pretesa punitiva dello Stato o se, invece, potesse procedere tout court, previo accertamento della confiscabilità dei beni.

Cass. pen. 16 maggio 2003 n. 24160

"la prevalenza del sequestro opera soltanto nelle ipotesi in cui la misura cautelare colpisca l'utilizzazione di un bene intrinsecamente illecito o suscettibile di aggravare la illiceità commessa"

Cass. pen. 30 marzo 2000 n. 1926 "il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento (…) detta privazione non si traduce tuttavia in una perdita della proprietà in capo al fallito"

Alla base del contrasto giurisprudenziale si trova la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SU 24 maggio 2004 n. 29951). Tale provvedimento origina da una vicenda avete ad oggetto una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di illeciti fiscali e truffe ai danni

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