La legittimità della scissione mediante scorporo nei confronti di beneficiarie preesistenti12 Giugno 2024
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La prassi notarile ha legittimato la scissione mediante scorporo a favore di una società beneficiaria già esistente nel momento in cui si stipula l’atto di scissione, con la conseguenza che la stessa può aver luogo sia in caso di beneficiaria di nuova costituzione che di beneficiaria già costituita. La massima «È legittima una scissione mediante scorporo – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell'assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti. Qualora la o le beneficiarie preesistenti non siano possedute interamente dalla società scissa e non ricorra un'altra fattispecie caratterizzata da inesistenza o irrilevanza del rapporto di cambio, non può tuttavia trovare applicazione la medesima disciplina dettata per la fattispecie di cui all'art. 2506.1 c.c. (scissione mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione), in forza dell'art. 2506-ter, comma 3, c.c., in quanto la determinazione del rapporto di cambio assume rilevanza e rende quindi applicabile l'ordinaria disciplina di cui agli artt. 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. La scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – non richiede la perizia di stima ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c., a meno che si tratti di una scissione di una società di persone a favore di società di capitali (ai sensi dell... Contenuto riservato agli abbonati. |