STP: esclusività dell’oggetto sociale18 Giugno 2024
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Con la Massima Q.A. 12, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie chiarisce che l’oggetto sociale delle S.t.p. deve essere limitato esclusivamente all’attività professionale in funzione della quale è stata costituita e non può contenere altre attività ad essa estranee. La massima L’oggetto sociale delle S.t.p. deve essere limitato esclusivamente all’attività professionale (o alle attività professionali in caso di S.t.p. costituita per l’esercizio di più attività professionali) in funzione all’esercizio della quale (o delle quali) sono costituite. L’oggetto sociale non può contenere l’espressa previsione di altre attività estranee all’attività professionale per l’esercizio della quale la S.t.p. viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale. Contenuto riservato agli abbonati. |