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Composizione Negoziata della Crisi: documentazione da predisporre per l’accesso

17 Giugno 2024 |

Nel podcast si analizzerà il tema della “documentazione da predisporre per l’accesso alla Composizione Negoziata della Crisi”, alla luce anche delle novità introdotte dallo Schema di correttivo al Codice della Crisi d’impresa, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2024.

Il podcast analizza il tema della “documentazione da predisporre per l'accesso alla Composizione Negoziata della Crisi”, alla luce delle diverse novità introdotte dallo Schema di correttivo al Codice della Crisi d'impresa, approvato in via preliminare dal CDM in data 10 giugno 2024.

L'istanza di nomina dell'Esperto indipendente deve essere:

- formalmente caricata su apposita piattaforma telematica nazionale della CCIAA;

- accompagnata da una serie di documenti e dichiarazioni, la cui predisposizione - con particolare riguardo a quelli di natura strettamente tecnico-programmatica - richiede l'intervento e l'assistenza dei consulenti dell'imprenditore.

La documentazione analizzata è quella tassativamente elencata all'art. 17, c. 3 e 3 bis, CCII, introdotto dallo schema di decreto correttivo al Codice della Crisi, in particolare:

- i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi;

- una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza. Lo schema di correttivo chiarisce - superando un'incertezza applicativa ed interpretativa della norma - che in caso di mancata approvazione dei bilanci, l'imprenditore deve depositare i progetti di bilancio o [in mancanza] una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza;

- un progetto di piano di risanamento, ovvero una bozza di piano industriale corredato da una ipotesi di manovra finanziaria;

- una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata corredata da alcuni documenti;

- l'elenco nominativo dei creditori;

- l'elenco dei titolari di diritti reali e personali di garanzia;

- una dichiarazione con cui l'imprenditore fornisca informazioni sull'eventuale pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

- una dichiarazione con cui l'imprenditore attesta di non aver depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 44, c. 1, lett. a), CCII e 74 CCII o con ricorso depositato ai sensi dell'art. 54, c. 3, CCII;

- le certificazioni attestanti l'indebitamento nei confronti degli enti impositori;

- un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

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