La clausola di drag-along nello statuto di società costituita14 Giugno 2024
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La circolazione delle partecipazioni societarie può essere limitata prevedendo taluni specifiche clausole statutarie sia nelle società per azioni (art. 2355-bis c.c.) sia nelle società a responsabilità limitata (art. 2469 c.c.). In tale contesto si inscrive, inter alia, l’introduzione della clausola statutaria di drag-along (cd. clausola di trascinamento). Il caso Ai sensi dell'art. 2355 bis c.c. e 2469 c.c. negli statuti di S.p.A. e S.r.l. possono essere inserite delle clausole di limitazione alla circolazione delle partecipazioni. In tale contesto possono trovare operatività le seguenti clausole:
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