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Esigibilità differita ordinaria e regime IVA per cassa

05 Giugno 2024 |

Per le operazioni con IVA ad esigibilità differita, il momento impositivo ai fini dell’imposta sorge all’atto del pagamento del corrispettivo. Per determinati contribuenti tale regime è applicabile in via ordinaria, per altri, è necessaria l’opzione in dichiarazione IVA, vincolante per un triennio.

Regime IVA per cassa

L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi, diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate. Tuttavia, esistono casi in cui, a norma dell'art. 32-bis DL 83/2012, è previsto il differimento dell'esigibilità dell'IVA, in quanto, il debito d'imposta verso l'erario a carico del cedente o prestatore e, parallelamente, il diritto alla detrazione spettante al relativo cessionario o committente, sorge al momento del pagamento dei corrispettivi (Regime “IVA per cassa” o “Cash accounting”).  

L'imposta diventa comunque esigibile dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di questo termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Analogamente, l'IVA sugli acquisti può essere detratta, trascorso un anno dal momento in cui l'operazione si considera effettuata.

Soggetti ed operazioni ammesse al regime di cassa

La facoltà di differire l'esigibilità dell'IVA è concessa agli esercenti impresa, arti o professioni, con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel ...

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