Fallimento di un’associazione non riconosciuta non comporta il fallimento “per ripercussione” di chi abbia agito in nome e per conto17 Maggio 2024
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Massima La responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38 c.c. è circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte ed è assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale. Il fallimento dell'associazione non riconosciuta non comporta il fallimento “per ripercussione” di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione medesima, che si limita a rispondere in via personale e solidale delle specifiche obbligazioni scaturite dall'attività negoziale così posta in essere. Contenuto riservato agli abbonati. |