Il fallimento della società non impedisce il sequestro del profitto del reato tributario03 Giugno 2024
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Massima L'avvio della procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di reati tributari, dovendosi ritenere prevalente il vincolo imposto sulle somme, rispetto ai diritti di credito vantati sul medesimo bene per effetto del fallimento. Inoltre, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di un reato tributario può essere eseguito, ove questo sia stato commesso nell'interesse di una società dichiarata fallita, su beni societari compresi nell'attivo fallimentare, posto che la deprivazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni, vincolati dalla procedura concorsuale a garanzia dell'equa soddisfazione dei creditori mediante l'esecuzione forzata, non esclude che il fallito ne conservi la titolarità sino al momento della vendita e che non assuma rilevanza, ai fini della confisca diretta, il criterio della disponibilità dei beni, ma quello, più ampio, della non estraneità rispetto al reato. Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, tornando sull'argomento con la Cass. 12 dicembre 2023 n. 13640, depositata il 3 aprile 2024. Contenuto riservato agli abbonati. |