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Concordato preventivo: i nuovi poteri sostitutivi dell'amministratore giudiziario

29 Maggio 2024 |

Se nella fase di esecuzione del concordato preventivo sorgono dei problemi, sostanzialmente dovuti alla mancata collaborazione da parte del debitore, il tribunale può attribuire – al commissario giudiziale, ad un amministratore giudiziario appositamente nominato o al liquidatore (ove già nominato) – dei penetranti poteri sostitutivi affinché si possa provvedere al compimento degli atti che il debitore deve effettuare.

Sommario
Inquadramento

Se nella fase di esecuzione del concordato preventivo sorgono dei problemi, sostanzialmente dovuti alla mancata collaborazione da parte del debitore, il tribunale può attribuire – al commissario giudiziale, a un amministratore giudiziario appositamente nominato o al liquidatore (ove già nominato) – dei penetranti poteri sostitutivi affinché si possa provvedere al compimento degli atti che il debitore deve effettuare, così superando le manovre ostruzionistiche poste in essere dal debitore, fino al punto di revocare l'organo amministrativo della società debitrice nominando un amministratore giudiziario che potrà anche esercitare il diritto di voto di maggioranza per le delibere inerenti all'aumento del capitale sociale o (alla luce dell'intervento del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) anche altre delibere di competenza dell'assemblea che siano previste dalla proposta di concordato.

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