Dottrina / Riviste

Regime di esenzione PEX anche per le società UE

27 Maggio 2024 |

Al centro della trattazione, l'estensione del regime di participation exemption per le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti, con l'inserimento del comma 2 bis nell'art. 68 TUIR da parte della Legge di bilancio 2024: sintetizziamo la ratio legis e analizziamo i principi di diritto delle recenti sentenze della giurisprudenza di vertice che avevano stigmatizzato la violazione dei principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali, nel previgente ordinamento tributario.

Sommario
Intervento normativo, ratio legis e impatto

L'art. 1, c. 59, L. 213/2023 (c.d. legge di bilancio 2024), con l'inserimento del comma 2 bis nel perimetro normativo dell'art. 68 TUIR, ha esteso il regime di participation exemption alle plusvalenze derivanti dalla cessione da parte di soggetti non residenti di partecipazioni che risultino imponibili in Italia. La ratio legis ha la finalità di adeguare la disciplina impositiva autoctona all'orientamento della Suprema Corte (ex plurimis Cass.nn. 21261/2023, 23323/2023 e 27267/2023) che ha ritenuto non compatibile, con le libertà fondamentali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il mancato riconoscimento della possibilità di fruire della p.ex per i soggetti non residenti che realizzino plusvalenze su partecipazioni fiscalmente rilevanti in Italia.

La nuova disciplina ha la stessa decorrenza della legge di bilancio per il 2024 (art. 21 della legge n. 213 del 2023) e, quindi, si rende applicabile alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2024.

Analizziamo ora i requisiti soggettivi e oggettivi, normativamente richiesti ai fini dell'accesso al regime di esenzione.

Quanto ai requisiti soggettivi il soggetto cedent...

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