Cessione delle partecipazioni nella SCARL: clausole di gradimento di terzi21 Maggio 2024
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La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Negli statuti delle società cooperative è facile trovare disposizioni che vietano la cessione se la stessa non è autorizzata da un terzo. Il caso Il codice civile disciplina per tutte le società cooperative le modalità di trasferimento della quota del socio cooperatore subordinando la cessione ad una autorizzazione da rilasciare entro 60 giorni. Viene altresì previsto che se l'atto costitutivo vieta la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di 90 giorni. Il caso in esame vede una società cooperativa a responsabilità limitata con uno statuto nel quale non si prevede un divieto assoluto alla cessione, ma un divieto subordinato al gradimento degli altri soci cooperativa. Nel medesimo statuto, poiché la SCARL era stata costituita per seguire una commessa di elevato valore economico, si prevedeva che: ove si rendesse necessario il trasferimento della quota, o parte di essa, il trasferimento sarà comunque subordinato all'unanime consenso degli altri soci-consorziati, nonché all'autorizzazione della committente. Nello specifico la committente, a seguito di una procedura concorsuale era stata liquidata e cessata. Contenuto riservato agli abbonati. |