Dottrina / Riviste

Referto - segnalazione di gravi irregolarità

15 Maggio 2024 |

Il legislatore dispone l’obbligo di referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione nell'ente locale, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità. Gli aspetti procedurali di tale referto devono essere precisati nel regolamento (tempi della denuncia, contenuto, soggetto a cui indirizzarla, utilizzo, ecc.). L’individuazione della casistica delle gravi irregolarità è assai complessa e non può ritenersi esaustiva della casistica. 

Il referto sulle gravi irregolarità va trasmesso tempestivamente al Consiglio ed (eventualmente) agli organi giurisdizionali (denuncia) ove si configurino ipotesi di danno erariale e/o fatti rilevanti sotto il profilo penale. 

Sommario

Il legislatore dispone l'obbligo di referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità. Gli aspetti procedurali di tale referto devono essere precisati nel regolamento (tempi della denuncia, contenuto della stessa, soggetto a cui indirizzarla, utilizzo, ecc.). 

Le ipotesi di irregolarità

L'organo di revisione svolge una attività di vigilanza su:

  • acquisizione delle entrate;
  • effettuazione delle spese; 
  • attività contrattuale; 
  • amministrazione dei beni; 
  • adempimenti fiscali; 
  • tenuta della contabilità

Nello spirito di leale collaborazione, ove si riscontri una irregolarità, l'Organo di revisione invita, in primo luogo, l'ente locale a porre in essere azioni correttive. Ove queste non vengano attuate, anche solo per inerzia o non sia possibile attuarle, occorre segnalare al Consiglio con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurano ipotesi di responsabilità. 

Occorre, altresì, rilevare che l'attività` dell'organo di revisione nella rilevazione delle gravi irregolarità di gestione è di natura collaborati...

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