Dottrina / Riviste

Applicazione dell’avanzo

14 Maggio 2024 |

Il risultato di amministrazione si determina ai sensi dell’art. 186 TUEL (Testo Unico Enti Locali). Se è un avanzo è possibile applicarlo solo al primo esercizio del bilancio di previsione dell'ente locale. L’avanzo si suddivide in fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti e liberi. 

Per la sua applicazione è necessario il verificarsi di determinate e particolari condizioni. 

Introduzione

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è dato dalla differenza tra il fondo cassa al 31/12, più i residui attivi, meno i residui passivi, ed è accertato con l'approvazione del rendiconto, ai sensi dell'art. 186 TUEL. Se tale differenza è positiva si determina un avanzo di amministrazione.

Il risultato di amministrazione (se avanzo) è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio, imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi. A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi. Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato,  e i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel principio contabi...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona