Necessità di un differimento dell'entrata in vigore
Come detto in precedenti contributi, i Testi Unici sono soltanto compilativi e non apportano modifiche sostanziali alle norme in vigore: essi potranno essere modificati sotto il profilo sostanziale ed eventualmente corretti nei successivi trentasei mesi (fino al 29 agosto 2027) per poi essere inseriti e fatti confluire entro il 29 agosto 2028 (entro quarantotto mesi) in un definitivo “Codice del diritto tributario”.
Quest'ultimo sarà composto da una parte generale (disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema) e una parte speciale (disciplina delle singole imposte) (art. 21 c. 2, della legge delega)
In attesa della redazione del Codice tributario, va considerato che, allo stato attuale, la delega fiscale non ha ricevuto ancora attuazione nella parte relativa alla revisione della “disciplina” dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 7 L. 111/2023 (di seguito anche “D.Lgs. di revisione dell'IVA”). Il decreto legislativo corrispondente dovrà essere approvato entro il termine del 29 agosto 2025, a cui potranno far seguito eventuali decreti correttivi e integrativi entro il 29 agosto 2027.
Pertanto, se il TU IVA dove...