Dottrina / Orientamenti giurisprudenziali

Esenzione iva delle operazioni di factoring

08 Maggio 2024 |

Secondo la giurisprudenza comunitaria, non vi è differenza, ai fini del trattamento fiscale, tra factoring con e senza assunzione di rischio di insolvenza del debitore e il factoring è diretto nella realtà al recupero del credito, per cui non beneficia dell’esenzione da IVA. Di diverso avviso la prassi amministrativa, per la quale, di regola, il factoring costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da IVA e, quindi, la presenza di clausole diverse, “pro soluto” o “pro solvendo”, non incide sulla natura finanziaria del contratto.

Il caso  Per le operazioni di factoring, stando alla posizione dell’Amministrazione finanziaria, occorre verificare se la causa del contratto è la volontà di ottenere da parte del factor una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi. Al di fuori di questa ipotesi, che implica l’imponibilità, il factoring costituisce un’operazione finanziaria esente da IVA, indipendentemente dalla clausolapro soluto” o “pro solvendo”.

La giurisprudenza comunitaria, invece, qualifica l’attività di factoring come un’attività di “recupero crediti”, che implica l’applicazione dell’IVA non sull’intero corrispettivo della cessione del credito, ma soltanto sulla commissione percepita dalla società di factoring.

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