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Imposta di registro non applicabile alle penali nei contratti di locazione

08 Maggio 2024 |

Nei contratti di locazione è, spesso, inserita una clausola penale per regolamentare la ritardata riconsegna dell'immobile alla fine della locazione concordata, o per omesso pagamento dei canoni. Ancorché la clausola penale sia una disposizione delle volontà delle parti avente natura patrimoniale, la richiesta di pagamento dell'imposta di registro, in riferimento alla stessa, è illegittima. Ricostruzione normativa e osservazioni giurisprudenziali sul punto.

Sommario
Premessa: la clausola penale e il suo utilizzo nelle locazioni

Nei contratti di locazione è sempre più in uso l'inserimento di una clausola penale per regolamentare casi di ritardata riconsegna dell'immobile alla fine della locazione concordata dalle parti, o per omesso pagamento dei canoni. Ancorché la clausola penale rappresenti una disposizione delle volontà delle parti avente natura patrimoniale, la richiesta di pagamento dell'imposta di registro, in riferimento alla stessa, prevista in senso ad un contratto di locazione, è del tutto illegittima per violazione e falsa applicazione dell'art. 21, c. 2, DPR 131/86.

In generale, infatti, la clausola penale inserita in un contratto di locazione non gode di autonomia giuridica, ma ha lo scopo di rafforzare il vincolo tra le parti contraenti essendo dipendente dall'obbligazione principale ed assumendo, quindi, natura accessoria rispetto a quest'ultimo (cfr. Cass. 26 settembre 2005 n. 18779). La clausola penale, da sola, non potrebbe giuridicamente esistere e, quindi, non godrebbe di quella rilevanza giuridica necessaria ai fini dell'imponibilità ai fini imposta di registro.

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