Transazione su crediti tributari e contributivi02 Maggio 2024
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L'art. 63 CCII, come evincibile dalla relazione illustrativa allo stesso codice, “costituisce la riproposizione dei commi 5 e 6 del vecchio art. 182 ter”: da ciò ne discende la continuità dell'attuale disciplina rispetto alla precedente legge fallimentare. La proposta di transazione fiscale e previdenziale deve essere accompagnata dall'attestazione di un professionista indipendente che, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve altresì avere ad oggetto la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Convenienza che costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. Inoltre al comma 2 bis, la norma in parola, disciplina il c.d. cram down, in virtù del quale il Tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali del 60% (o del 30% nel caso dell'accordo di ristrutturazione agevolato) dei crediti richiesti per l'omologazione di detti accordi e, anche sulla base delle risultanze della relazione del ... Contenuto riservato agli abbonati. |