Procedura di dichiarazione normale indoganaInquadramentoL'operatore economico è tenuto a manifestare la propria volontà di vincolare le merci importate da Paesi terzi a un determinato regime doganale mediante una specifica dichiarazione. Il CDU prevede due modalità di presentazione di tale documento: in forma normale, o in forma semplificata. Ai sensi dell'art. 162 CDU, le dichiarazioni normali in dogana devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. In particolare, di ciascuna merce deve essere indicata l'origine, il valore, il codice di classificazione, la quantità, la destinazione doganale ecc. Contenuto riservato agli abbonati. |