Dottrina / Riviste

I rapporti tra Organismo di Vigilanza e Collegio sindacale

21 Marzo 2024 |

Affinché l’ente sia esonerato dalla responsabilità discendente dai reati presupposto, il Legislatore stabilisce che il Modello 231 “preveda obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli”; il che si traduce nella predisposizione di flussi informativi bidirezionali “da e verso” l’OdV, allo scopo di informarlo adeguatamente delle dinamiche societarie rilevanti in ambito di Compliance.  

Premessa

È il caso di focalizzarsi sul passaggio di informazioni che si instaura tra OdV e Collegio Sindacale.

Il primo, quantomeno con cadenza annuale, relaziona in merito:

  • al funzionamento del modello;
  • alle eventuali necessità di un suo aggiornamento;
  • agli aspetti di maggior rilievo di cui sia venuto a conoscenza nel periodo di riferimento del report.

Il secondo, nelle medesime tempistiche, aggiorna l'OdV sulle attività di controllo e vigilanza attuate e le conseguenti ricadute pratiche che esse hanno su tutti gli aspetti collegati alla regolamentazione 231.

Sebbene suddetti organi abbiano funzioni di controllo, è ormai acclarato che la differenza sostanziale tra i due debba ricondursi alla titolarità di una posizione di garanzia in capo al Collegio Sindacale, assente, invece, per i membri dell'OdV: per questi, infatti, non è configurabile l'obbligo giuridico di impedire il reato altrui, ma solo l'obbligo di sorvegliare sul corretto funzionamento del Modello ed esercitare controlli su alcuni reati societari, presupposto della responsabilità dell'ente sui quali svolge attività di vigilanza anche il Collegio sindacale che invece, in forza della sua posizione di controllo, ha i...

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