Affitto di azienda o esercizio provvisorio18 Marzo 2024
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Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’affittuario, la scelta del curatore se subentrare nel contratto di affitto ovvero di richiedere l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’azienda non si presenta particolarmente agevole, anche alla luce delle importanti conseguenze che ne discendono per la massa dei creditori, con specifico riferimento al problema delle prededuzioni. Occorre, pertanto, effettuare un raffronto tra i due istituti, al fine di coglierne le differenze e gli elementi in comune, e di analizzare le ricadute derivanti dalla scelta per l’uno e o per l’altro. Inquadramento L’art. 184 CCII ponendosi in linea con l’art. 79 L.Fall., stabilisce che l’apertura della liquidazione giudiziale non determina lo scioglimento del contratto di affitto di azienda, poiché sancisce il subentro nel contratto del curatore. Difatti, se il primo comma stabilisce espressamente che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto di azienda, il terzo, nel prevedere che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’affittuario, il curatore può recedere dal contratto, implica anche la possibilità del suo subingresso nel rapporto. Tale soluzione è giustificata dall’interesse che normalmente ognuna delle parti nutre per la prosecuzione del rapporto e, in particolare, in caso di fallimento dell’affittuario, dall’interesse ad evitare l’interruzione immediata dell’esercizio dell’impresa, con conseguente disgregazione dell’azienda e perdita del suo avviamento, mentre in ipotesi di fallimento del concedente prevale solitamente l’interesse ad assicurare la conservazione del complesso aziendale in funzione della sua più proficua liquidazione. ... Contenuto riservato agli abbonati. |