Dottrina / Riviste

L’effettiva utilità dell’istituzione di albi ed elenchi per i professionisti della crisi

10 Aprile 2024 |

Analizzate le molteplici figure operanti nell’ambito della crisi di impresa e del sovraindebitamento, dopo aver sottolineato i requisiti formativi richiesti dal CCII per l’iscrizione ad albi ed elenchi, e degli obblighi su questi gravanti, si esprimono alcune valutazioni sull’effettiva utilità dell’istituzione di molteplici albi ed elenchi.

Sommario

Il Curatore, il Commissario Giudiziale e il Liquidatore

Il professionista che intenda assumere le funzioni di Curatore, Commissario Giudiziale e Liquidatore deve provvedere all'iscrizione presso l'"albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese" ossia all'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'art. 356 D.Lgs. 14/2019, in cui si iscrivono i soggetti che, su incarico del giudice, svolgono funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza.

Al fine di potersi iscrivere nell'albo in oggetto, il professionista dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti espressamente richiesti dall'art. 358, c. 1, dimostrando, pertanto, di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art 4, c. 5 lett. b), c) e d), DM 24 settembre 2014 n. 202, secondo il quale, in particolare, il professionista è tenuto a:

  • acquisire una specifica formazione tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art. 16 DPR 10 marzo 1982 n. 162, di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito disciplinare della crisi...

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