Dottrina / Giurisprudenza commentata

Patto leonino: i presupposti per il divieto

11 Marzo 2024 |
Vincenzo Papagni

Il divieto di patto leonino risponde alla necessità di far sì che l'assunzione del rischio di impresa sia correlata all'assunzione del potere gestorio, al fine di evitare una deresponsabilizzazione del socio, il quale potrebbe optare per investimenti rischiosi, che potrebbero comportare dei vantaggi per la società, ma anche notevoli perdite in caso di insuccesso, e dalle quali il socio “leo” sarebbe escluso.

Massima

Il divieto del cosiddetto patto leonino, posto dall'art. 2265 c.c., ed estensibile a tutti i tipi sociali attenendo alle condizioni essenziali del contratto di società, presuppone una situazione statutaria, costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale, caratterizzata dall'esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe.

In quanto volto a preservare la purezza della causa societatis, tale divieto postula la conclusione di un patto diverso, che alteri la predetta causa e risulti con essa incompatibile, e non già il verificarsi di un evento estraneo al contratto sociale, che non incida sulla relativa causa; l'esclusione che esso determina deve essere inoltre assoluta, perché il dettato normativo parla di esclusione «da ogni» partecipazione agli utili o alle perdite, e costante, perché riflette la posizione, lo status, del socio nella compagine sociale, quale delineata nel contratto di società.

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