Patto leonino: i presupposti per il divieto11 Marzo 2024
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Massima Il divieto del cosiddetto patto leonino, posto dall'art. 2265 c.c., ed estensibile a tutti i tipi sociali attenendo alle condizioni essenziali del contratto di società, presuppone una situazione statutaria, costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale, caratterizzata dall'esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe. In quanto volto a preservare la purezza della causa societatis, tale divieto postula la conclusione di un patto diverso, che alteri la predetta causa e risulti con essa incompatibile, e non già il verificarsi di un evento estraneo al contratto sociale, che non incida sulla relativa causa; l'esclusione che esso determina deve essere inoltre assoluta, perché il dettato normativo parla di esclusione «da ogni» partecipazione agli utili o alle perdite, e costante, perché riflette la posizione, lo status, del socio nella compagine sociale, quale delineata nel contratto di società. Contenuto riservato agli abbonati. |