Dottrina / Giurisprudenza commentata

Il nuovo redditometro per la Cassazione non è retroattivo

08 Marzo 2024 |

La Corte di cassazione, in una recente pronuncia, è stata investita della questione relativa alla possibilità di applicare retroattivamente la modificata rilevanza degli indicatori della capacità contributiva, rispetto alla data di entrata in vigore del cd. nuovo redditometro.

Sommario
Massima

L'irretroattività del nuovo Redditometro deriva dall'operatività temporale indicata dall'art. 22 c. 1 DL 78/2010, per il quale le modifiche recate al testo dell'art. 38 DPR 600/73 devono avere effetto per gli accertamenti relativi ai redditi il cui termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, vale a dire per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta a partire dall'anno 2009 (in tal senso anche Cass. 1° aprile 2022 n. 10578; Cass. 7 giugno 2021 n. 15760).

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona