Il nuovo redditometro per la Cassazione non è retroattivo08 Marzo 2024
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Massima L'irretroattività del nuovo Redditometro deriva dall'operatività temporale indicata dall'art. 22 c. 1 DL 78/2010, per il quale le modifiche recate al testo dell'art. 38 DPR 600/73 devono avere effetto per gli accertamenti relativi ai redditi il cui termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, vale a dire per gli accertamenti relativi ai periodi d'imposta a partire dall'anno 2009 (in tal senso anche Cass. 1° aprile 2022 n. 10578; Cass. 7 giugno 2021 n. 15760). Contenuto riservato agli abbonati. |