Dottrina / Riviste

Il decreto accertamento e le novità in tema di crediti inesistenti e non spettanti

07 Marzo 2024 |
Giovanni Incerto
Giacomo Marchioni

Il decreto attuativo della riforma distingue, nell'ambito dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione, il genere dei crediti non spettanti da quello relativo agli inesistenti. L'atto di recupero (motivato) per la riscossione di crediti non spettanti o inesistenti fruiti in compensazione deve essere notificato, rispettivamente, entro il 31 dicembre del quinto e dell'ottavo anno successivo a quello dell'utilizzo. Agli atti si applicano sia il contraddittorio preventivo informato, introdotto ex D.Lgs. 219/2023, sia l'accertamento con adesione.

Sommario
Premessa

Il D.Lgs. 13/2024, rubricato “Disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale”, in attuazione della delega di riforma fiscale in tema di accertamento (art. 17 L. 111/2023), ha introdotto l'art. 38-bisDPR 600/73, allo scopo di disciplinare in modo organico la fattispecie di indebito utilizzo in compensazione dei crediti.

In primis occorre rilevare con favore come l'attuale decreto si discosti da quello iniziale che, non accogliendo l'orientamento prevalente della dottrina e, soprattutto, della Corte di Cassazione (v. Cass. 16 novembre 2021 n. 34443,- Cass. 16 novembre 2021 n. 34444 e Cass. 16 novembre 2021 n. 34445), prevedeva, in modo del tutto irrazionale, il più lungo termine decadenziale di otto anni per la notifica degli atti di recupero dei crediti illegittimamente utilizzati in compensazione, senza distinguere tra crediti non spettanti e crediti inesistenti.

In tale fase è addirittura sembrato che il legislatore delegato volesse davvero preferire una certa prassi operativa dell'Amministrazione finanziaria e anche una minoritaria (e non conforme al dato normativo) giurisprudenza di legittimità, piuttosto che uniformarsi alla diff...

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