Dottrina / Best practice

Regime IVA differenziato per cessioni di immobili: a cosa fare attenzione

06 Novembre 2025 |

In funzione della tipologia di immobile, abitativo o strumentale, trova applicazione un regime IVA differenziato per le cessioni di immobili. È necessario, quindi, passare in rassegna le varie ipotesi di cessione, evidenziando i punti a cui fare attenzione.

Sommario

Il caso

La regola generale prevista per le cessioni di fabbricati abitativi è l’esenzione IVA, fatta eccezione per le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino degli stessi entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento, le cessioni poste in essere dalle stesse imprese anche successivamente, nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione, ovvero le cessioni di fabbricati abitativi destinati ad “alloggi sociali”, per le quali nel relativo atto il cedente abbia manifestato espressamente l’opzione per l’imponibilità.

Per i fabbricati strumentali, invece, l’imponibilità per obbligo si applica solo quando l’impresa cede i fabbricati che ha costruito o recuperato entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori. In tutti gli altri casi, le cessioni di immobili strumentali sono esenti da IVA, fermo restando il diritto del cedente di optare per l’imponibilità nell’atto di cessione.

Passiamo in rassegna le varie ipotesi di cessione evidenziando i punti a cui fare attenzione.

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