Tutela cautelare (sospensione degli atti)21 Febbraio 2024
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Inquadramento Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso avverso l'atto impositivo dell'Amministrazione Finanziaria deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. L'instaurazione del giudizio, di per sé sola, non fa, tuttavia, venir meno il potere dell'Ufficio di portare ad esecuzione l'atto impugnato in pendenza di gravame. Ciò significa che l'Amministrazione può, comunque, esigere il pagamento di un terzo della pretesa recata nell'atto sub iudice (in primo grado), salvo il diritto del contribuente, all'esito del giudizio a lui favorevole, di chiedere il rimborso di quanto indebitamente versato. Tuttavia, tale pretesa dell'Amministrazione può venire paralizzata dal contribuente chiedendo, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Si tratta dell' istituto della tutela cautelare, che ha fatto il suo ingresso nel processo tributario solo con il D.Lgs. n. 546/1992, mancando tale strumento nel previgente sistema di cui al D.P.R. n. 636/1972. Tale istituto è, quindi, funzionale a far sì che il contribuente non subisca pregiudizio nel tempo occorrente per giungere ad u... Contenuto riservato agli abbonati. |