Dottrina / Schede d'autore

Tutela cautelare (sospensione degli atti)

21 Febbraio 2024 |

Gli atti emessi dall'Ente impositore si caratterizzano per la loro esecutività in quanto, sebbene divengano oggetto di impugnazione, durante lo spatium temporis che intercorre tra l'instaurazione del giudizio e la sua conclusione con l'adozione della statuizione del giudice, l'Amministrazione Finanziaria può procedere alla riscossione di parte del quantum dovuto. Tale eventualità può venire scongiurata ricorrendo all'istituto della tutela cautelare, ormai operante anche nel giudizio tributario, in tutti i gradi di giudizio.

Sommario
Inquadramento

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso avverso l'atto impositivo dell'Amministrazione Finanziaria deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.

L'instaurazione del giudizio, di per sé sola, non fa, tuttavia, venir meno il potere dell'Ufficio di portare ad esecuzione l'atto impugnato in pendenza di gravame.

Ciò significa che l'Amministrazione può, comunque, esigere il pagamento di un terzo della pretesa recata nell'atto sub iudice (in primo grado), salvo il diritto del contribuente, all'esito del giudizio a lui favorevole, di chiedere il rimborso di quanto indebitamente versato.

Tuttavia, tale pretesa dell'Amministrazione può venire paralizzata dal contribuente chiedendo, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Si tratta dell' istituto della tutela cautelare, che ha fatto il suo ingresso nel processo tributario solo con il D.Lgs. n. 546/1992, mancando tale strumento nel previgente sistema di cui al D.P.R. n. 636/1972.

Tale istituto è, quindi, funzionale a far sì che il contribuente non subisca pregiudizio nel tempo occorrente per giungere ad u...

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