Dottrina / Riviste

Il nuovo regime fiscale della cessione dei diritti reali di godimento

22 Febbraio 2024 |

Chi cederà un diritto reale di godimento fiscalmente pagherà di più rispetto a chi cederà la piena proprietà. È questa la sintesi dell'incoerenza impositiva introdotta che deriva dall'art. 1, comma 92, della Legge di bilancio 2024 e le modifiche apportate a due norme del TUIR, con le quali si è incondizionatamente allargata la rilevanza imponibile delle cessioni dei diritti reali di godimento.

Sommario
L'evoluzione dell'orientamento interpretativo dell'Amministrazione Finanziaria

In ordine a tale revisione legislativa nella Relazione illustrativa viene testualmente precisato che “la modifica all'art. 9, comma 5 TUIR conferma che, qualora non sia previsto diversamente nel TUIR o in altre disposizioni normative, l'equiparazione tra il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento opera esclusivamente nell'ipotesi di cessione del diritto reale, mentre tale ipotesi è esclusa nell'ipotesi della loro costituzione. Allo stesso tempo la modifica in esame consente di ricomprendere nell'ambito dell'art. 67, comma 1, lett. h TUIR, l'ipotesi di costituzione del diritto di superficie su beni immobili e di altri diritti reali di godimento, in analogia alla concessione in usufrutto. Per effetto di tale modifica sono attratti a tassazione ai sensi della lett. h anche i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento”.

La novità legislativa, nella sostanza, recepisce l'intendimento esegetico storicamente rappresentato dall'Amministrazione finanziaria nella la Ris. Min. 12 gennaio 1993 n. 20 in ordine alla “concessione dei beni immobili in usufrutto”. Per l'Estensore e...

Contenuto riservato agli abbonati.
Vuoi consultarlo integralmente?

Sei un abbonato

Non sei un abbonato

Se vuoi maggiori informazioni contatta il tuo agente di zona