Dottrina / Best practice

Divieto di detrazione IVA per le agenzie di viaggio che applicano il reverse charge

16 Febbraio 2026 |

Nel caso in cui l'agenzia di viaggio abbia ricevuto fatture per prestazioni di servizi per le quali sussiste l'obbligo di autofatturazione, la stessa è tenuta all'assolvimento del suddetto obbligo, ferma restando l'applicazione del regime speciale ai fini della determinazione della base imponibile sulle operazioni di vendita di pacchetti turistici in favore dei propri clienti, con il divieto di detrazione dell'IVA assolta

Sommario

Il caso

Per le agenzie di viaggio si pone il problema di stabilire come debba essere applicato il meccanismo del reverse charge per i servizi territorialmente rilevanti in Italia, resi da fornitori di altri Stati (UE o extra-UE).

In altri termini, siccome le agenzie di viaggio che applicano il regime speciale previsto per l'attività esercitata non possono esercitare il diritto di detrazione dell'IVA, occorre determinare se, in via di deroga, tale diritto possa essere fatto valere al fine di evitare che l'imposta non sia più neutrale in capo all'agenzia di viaggio.

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