Dottrina / Riviste

Contraddittorio preventivo generalizzato: sarà vera riforma?

14 Febbraio 2024 |

Con la riforma dello Statuto del contribuente, attuata nell'ambito della Delega fiscale, viene inserito un nuovo art.6 bis rubricato principio del contraddittorio. Il legislatore mette, dunque, "nero su bianco" un principio che prima esisteva solo in alcune ipotesi specifiche (ad esempio accertamenti antielusivi, studi di settore o accertamento sintetico) stabilendo che, salvo alcune specifiche eccezioni (riconducibili agli atti meramente liquidatori o a ipotesi in cui sorga pericolo per la riscossione), tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.

Sommario

Premessa: l'introduzione di un contraddittorio generalizzato con qualche eccezione

Con l'introduzione dell'art.6 bis all'interno della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) cambia, almeno nelle intenzioni del legislatore, completamente la prospettiva dei rapporti tra contribuente e fisco; prima che quest'ultimo formuli una pretesa impositiva viene infatti introdotto, a pena di annullabilità (ossia con la necessità che il contribuente faccia specificamente valere il vizio) il contraddittorio informato ed effettivo.

Rispetto al passato è stato introdotto finalmente un contraddittorio generalizzato che subisce delle eccezioni. Infatti non è previsto – comprensibilmente – alcun confronto tra ufficio fiscale e contribuente per gli atti automatizzati,  sostanzialmente  automatizzati, di pronta liquidazione e di  controllo  formale  delle  dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

L'introduzione di un contraddittorio generalizzato ha determinato l'abrogazione del comma 7 dell'art. 12 L. 212/2000 che concedeva al contribuente,...

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