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Operazioni inesistenti

26 Febbraio 2025 |

Il trattamento tributario delle operazioni che risultano solo dal punto di vista cartolare e quello delle operazioni intercorse tra soggetti diversi da quelli che risultano dai documenti contabili, è un tema di grande interesse. Oltre alle questioni legate alle conseguenze che nascono in capo al soggetto che consente o facilita la frode, occorre considerare una serie di altre questioni, tuttora aperte, che vanno analizzate tenendo conto, da un lato, degli interessi erariali e, dall'altro lato, dell'esigenza di tutelare la buona fede del soggetto passivo.

Sommario

Nozione di operazioni inesistenti. Il necessario rinvio alla normativa penale e tributaria

Non esiste una definizione di portata generale relativa alle operazioni inesistenti, pertanto la nozione di operazione inesistente, oggettivamente e soggettivamente, va ricercata nella disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA (art. 1 c. 1 lett. a) D.Lgs. 74/2000, attualmente art. 73 D.Lgs. 173/2024) ove si prevede che per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono tutti quei documenti, aventi rilievo probatorio in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, oppure che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Trattasi, pertanto, di operazioni che vengono poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte oppure con l'intento di riferirle a soggetti fittiziamente interposti.

Il concetto è ripreso anche in ambito IVA ove è previsto che il soggetto emittente la fattura per operazioni inesistenti, o che indica in fattura i corrispettivi delle operaz...

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