Imposta di registro fissa per la cessione di quote totalitarie23 Gennaio 2024
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Massima La cessione di partecipazioni societarie totalitarie non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale, ancorché l'atto in esame preveda anche la separata trasmissione dei debiti e crediti sociali, discostandosene quanto ad estraneità di istituti tipici (artt. 2556 e s. e 2112 c.c.). L'atto di cessione sconta, quindi, l'imposta di registro in misura fissa. L'Amministrazione Finanziaria non può, infatti, riqualificare l'atto facendo ricorso a contenuti diversi da quelli propri delle clausole contrattuali ed estranei agli elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione. Gli elementi esterni all'atto sono, invero, da considerare ininfluenti ed inutilizzabili, salva la diversa ipotesi dell'abuso del diritto o elusione fiscale ex art. 10 bis L. 212/2000. Contenuto riservato agli abbonati. |