Dottrina / Riviste

Abrogata l'ACE dal 2024 ma si salvano le deduzioni pregresse non utilizzate

16 Gennaio 2024 |

Il cd. Decreto delegato IRPEF dispone, tra le altre misure, l'abrogazione dell'ACE a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Tuttavia, fino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso a detta data. Disciplina e considerazioni pratiche.

Premessa e ricostruzione della disciplina

L'art. 1 DL201/2011, ricordiamo, ha introdotto l'ACE con lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Possono fruire dell'ACE:

1. le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Reg. CE . 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Reg. CE 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;

2. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

3. le persone fisiche, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, per natura o per opzione.

Pur se non espressamente indicata, si ritiene che possa usufruire dell'ACE anche la società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'art. 2463-bis c.c.

Per le società e gli enti commerciali non residenti di cui all'art. 73 c....

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