Fallimento: termini brevi per impugnare solo se la sentenza è notificata alla società debitrice10 Gennaio 2024
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Massima Deve essere escluso che ai fini della decorrenza del termine breve ad impugnare, ex art. 325 c.p.c., la legale conoscenza della sentenza da parte del soggetto che ne è destinatario possa essere surrogata dalla conoscenza del contenuto della sentenza medesima da questi acquisita attraverso altre fonti. Tanto vale anche in relazione al termine breve per proporre il reclamo contro la sentenza di fallimento, il quale decorre per il debitore fallito soltanto a partire dalla data della notifica nei suoi confronti della sentenza integrale, per evidenti ragioni di certezza di tutela del diritto di difesa, ferma restando poi, in mancanza di notifica del provvedimento a cura della cancelleria o del creditore istante, l'applicazione del termine lungo, ex art. 327, c. 1, c.p.c. Contenuto riservato agli abbonati. |