Transazione fiscale: le novità contenute nel Decreto Anticipi08 Gennaio 2024
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La transazione fiscale e previdenziale Come noto, nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57, 60 e 61 CCII, il debitore può proporre una transazione fiscale e previdenziale ai sensi dell'art. 63 CCII con falcidia di parte del credito vantato dall'Amministrazione finanziaria. Il secondo comma dell'art. 63 CCII disciplina l'ipotesi in cui l'Erario o gli enti previdenziali aderiscono alla proposta del debitore mentre il c. 2-bis del medesimo articolo prevede la possibilità che il Tribunale omologhi gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (c.d. cram down) qualora l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, c. 1, e 60, c. 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In relazione alle fattispecie di ma... Contenuto riservato agli abbonati. |