Bancarotta fraudolenta documentale: non è sufficiente l'assenza delle scritture contabili03 Gennaio 2024
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Massima Gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Piuttosto, gli stessi devono consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce:
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