Vidimazione registri15 Ottobre 2025
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Vidimazione su libri, registri e scritture L'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo comporta l'obbligo della tenuta di determinati libri e registri contabili (libro giornale, degli inventari, delle scritture ausiliarie, registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili) e sociali sulla base di quanto prescritto dal codice civile e dalle norme tributarie. I libri, i registri e le scritture soggetti all'obbligo di vidimazione iniziale, oltre che alla numerazione progressiva, sono:
La modifica legislativa apportata con la L. 383/2001 ha eliminato l'obbligo di vidimazione del libro giornale e del libro inventari. Oggi, la vidimazione dei libri e dei registri è disciplinata dall'art. 2215 c.c., il quale prevede che “I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese [2188] o da un notaio second... Contenuto riservato agli abbonati. |