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Ritenuta ridotta per gli agenti con collaboratori

22 Marzo 2024 |
Marco Nessi

I sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (art. 25-bis DPR 600/73). Ricapitoliamo gli aspetti principali per gestire l'adempimento, con indicazione delle novità in applicazione dal 1° aprile 2024.

Sommario
Soggetti interessati
  • persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo;
  • società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate;
  • associazioni costituite da artisti e professionisti;
  • società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell'art. 87 TUIR;
  • curatore fallimentare, commissario liquidatore;
  • condominio;
  • amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
  • amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.

Sono esclusi dall'obbligo di operare la ritenuta le imprese agricole esercenti le attività previste dall'art.2135 c.c. (l'esclusione è limitata alle imprese agricole esercitate in forma individuale, mentre le imprese agricole organizzate in forma societaria ricadono nell'obbligo. Si veda: Circ. Min. 10 giugno 1983 n. 845, cap. I, par. A).

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