Strumenti / Come fare per
Ritenuta ridotta per gli agenti con collaboratori22 Marzo 2024
|
I sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF o dell'IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa (art. 25-bis DPR 600/73). Ricapitoliamo gli aspetti principali per gestire l'adempimento, con indicazione delle novità in applicazione dal 1° aprile 2024. Soggetti interessati
Sono esclusi dall'obbligo di operare la ritenuta le imprese agricole esercenti le attività previste dall'art.2135 c.c. (l'esclusione è limitata alle imprese agricole esercitate in forma individuale, mentre le imprese agricole organizzate in forma societaria ricadono nell'obbligo. Si veda: Circ. Min. 10 giugno 1983 n. 845, cap. I, par. A). Contenuto riservato agli abbonati. |