Lorem Giurisprudenza commentata

Opposizione al passivo: i documenti già prodotti in sede di insinuazione non vanno depositati ex novo

28 Novembre 2023 |
Vincenzo Papagni
La Corte chiarisce che può considerarsi consolidato l'orientamento secondo cui, in sede di opposizione allo stato passivo, l'opponente può limitarsi ad indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo, sì che in mancanza del deposito di uno di essi, il tribunale deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare.
Massima

Se un effetto preclusivo può ricavarsi dall'esame del dato normativo dell'art. 99 c. 2 n. 4 L. Fall., esso va riferito non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già prodotto ma, semmai, all'impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento dell'opposizione. E ciò in relazione alla ratio di concentrazione processuale che emerge dall'intero dettato dell'art. 99 c. 2 n. 4 L. Fall., che ha indotto il legislatore ad imporre all'opponente, ex art. 98 L. Fall., di indicare, in via ultimativa ed al momento del ricorso, tutti i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi innanzi al tribunale, sicché è solo quel materiale che ha titolo per restare nel processo, escludendosi, nel corso del giudizio, la possibilità di avvalersi di mezzi di prova nuovi o di documenti differenti da quelli già prodotti ed indicati nell'atto introduttivo.



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